Art. 5.
(Formazione).

      1. I corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale di esperto nella individuazione delle situazioni di pericolo per la sicurezza del trasporto aereo rientrano nelle competenze degli istituti di cui all'articolo 1.
      2. Per potere accedere al corso di formazione di cui al comma 1 occorre avere documentato il possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere raggiunto la maggiore età;

          b) avere assolto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

          c) non avere riportato condanna per delitto colposo;

          d) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea.